L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello numero 904-1767/2023, si è pronunciata relativamente alla tassazione agevolata dei ristorni dei soci di cooperativa ed alla conversione in welfare benefit.

In questa occasione ha riconosciuto come corretta l’interpretazione del nostro Studio in base alla quale i ristorni ai soci lavoratori sono tassabili con l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5%. Ha confermato inoltre che i ristorni, purché ciò venga previsto nella contrattazione collettiva di secondo livello, possono essere convertiti in ”welfare benefit”.

In particolare L’Agenzia delle Entrate, conferma che i ristorni ai soci lavoratori sono tassabili con l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5%, sempre che gli stessi siano conformi alle previsioni introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016 e dal decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del  25 marzo 2016, nonché a condizione che l’Istante provveda al deposito del verbale con il quale l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni secondo le modalità di cui all’articolo 5 del decreto e alla compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa nel modello di dichiarazione allegato al decreto.

L’Agenzia conferma, inoltre, che i ristorni (se tassabili ai sensi del comma 182) possano essere convertite in ”welfare benefit” di cui al comma 184, purché ciò venga previsto nella contrattazione collettiva di secondo livello.

Con riferimento ai ristorni, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le peculiarità dell’istituto (erogazione mediante delibera dell’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio d’esercizio ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. b), della legge n. 142 del 2001) non comporti una deroga alla suddetta condizione (previsione nella contrattazione collettiva di secondo livello della facoltà di scelta del socio lavoratore di convertire il ristorno nei citati benefit).

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